venerdì 28 agosto 2015

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL D.LGS 81/08

L’articolo 3 definisce i casi in cui si applicano le norme previste dal Testo Unico.
Viene modificato il comma 8 che prevederà che nel caso in cui i lavoratori prestano lavoro accessorio a favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni dell’art. 21 in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi. Rimangono esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Viene modificato il comma 12-bis che includerà tutte le forme di volontariato, comprese quelle in associazioni religiose e in programmi internazionali di educazione non formale.