IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Legge 26 giugno 2015 N° 105
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE,
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in
particolare, l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante
attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, recante
attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 7 maggio
2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture
e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a
limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o
adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli
organi regionali si intendono riferite per le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente
competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o
interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
competenti secondo il rispettivo ordinamento.
4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di
cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
competenze amministrative relative alle attivita' a rischio di
incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72
sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II
del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre
1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicata
nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10.
- La direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicata
nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264.
- La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013,
n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238
(Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 2005, n. 271, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 (Modifica
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive
modificazioni, in attuazione dell'art. 30 della direttiva
2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di
area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della citta' metropolitana; cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese
quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante).
- 1. Sono conferite alle regioni le competenze
amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di
provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'
quelle che per elevata concentrazione di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano
l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e
della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al
comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
le procedure di dichiarazione.».