mercoledì 26 agosto 2015

PENSIONI E AMIANTO

BENEFICI PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO PURCHE' NON SIANO TITOLARI DI PENSIONE DAL 1° GENNAIO DEL 2015

L’INPS con la Circolare 143/2015 chiarisce che si applicano i benefici previdenziali ai lavoratori a cui l'Inail ha revocato le certificazioni sull'amianto a patto che gli stessi non siano titolari di trattamenti pensionistici al 1° gennaio 2015.
Pertanto dovranno essere riesaminate le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte in base alla precedente interpretazione.
L’art. 1, comma 112, della Legge n. 190/2014 ha previsto un’espressa misura di salvaguardia a favore dei lavoratori ai quali l'Inail ha revocato le certificazioni sull'amianto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. 
Per la determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall'Inail, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore.

benefici previdenziali consistono ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 nella possibilità di moltiplicare per il coefficiente di 1,25 l’intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Si specifica che per i lavoratori soggetti all’Inail, con esposizione ultradecennale all’amianto, è prevista la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, ai fini del diritto e della misura della pensione. Per i lavoratori non soggetti alla predetta assicurazione con l’INAIL, con esposizione di almeno dieci anni all’amianto, il beneficio pensionistico si sostanzia nell’applicazione del coefficiente di 1,25 al periodo di esposizione per la sola determinazione dell’importo della pensione e non anche per la maturazione del diritto alla stessa.

Anche al lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno dieci anni, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima, entrambi inferiori a dieci anni, spetta la rivalutazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione.

La condizione posta dalla legge 190/2014 per accedere alla salvaguardia era la costanza di attività lavorativa al 1° gennaio 2015, con conseguente esclusione dei lavoratori per i quali non sussistesse un rapporto di lavoro, come indicato dalla circolare Inps 51/2015.

L'art. 5-bis del decreto legge 65/2015 ha specificato invece che la condizione di lavoratori attualmente in servizio debba essere interpretata come lavoratori non beneficiari di trattamento pensionistico diretto. Si è resa pertanto necessaria una nuova circolare Inps alla luce delle nuove disposizioni normative.