Con riferimento alle modifiche apportate dall’art. 16 della Legge n. 115/2015, all’ Art. 88. Del D.Lgs 81/08 al comma 2, lettera g-bis) ....
Con riferimento alle modifiche apportate dall’art. 16 della Legge n. 115/2015, all’ Art. 88. Del D.Lgs 81/08 al comma 2, lettera g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, si tratta chiaramente di un ritorno al passato.
Analizzando attentamente il suddetto comma, mi sono posto un paio di domande:
1. Come deve essere interpretato la lett. g-bis) nel caso di una sostituzione di una caldaia a basamento condominiale in cui intervengono più imprese ? ; non sono previsti lavori edili, ma si tratta di una lavorazione di ingegneria civile
2. Nella sostanza, ad oggi, che cosa esclude questa lettera g-bis ?
Analizzando attentamente il suddetto comma, mi sono posto un paio di domande:
1. Come deve essere interpretato la lett. g-bis) nel caso di una sostituzione di una caldaia a basamento condominiale in cui intervengono più imprese ? ; non sono previsti lavori edili, ma si tratta di una lavorazione di ingegneria civile
2. Nella sostanza, ad oggi, che cosa esclude questa lettera g-bis ?